{"id":1682,"date":"2008-10-15T18:43:12","date_gmt":"2008-10-15T18:43:12","guid":{"rendered":"http:\/\/www.comevedonoidaltonici.com\/wordpress\/?p=1682"},"modified":"2008-10-15T18:43:12","modified_gmt":"2008-10-15T18:43:12","slug":"infortuni-nel-tempo-le-scatole-cinesi-della-responsabilita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.olinews.it\/mt\/?p=1682","title":{"rendered":"Infortuni nel tempo &#8211; Le scatole cinesi della responsabilit\u00e0"},"content":{"rendered":"<p>21 giugno 2004. Adriano Bottazzoli, operaio della ditta Plasteco, cadde da dieci metri di altezza mentre lavorava \u201cin assenza di mezzi di protezione individuale e collettivi\u201d alla copertura della piscina di Genova Pr\u00e0.<br \/>\nCome mai l\u2019operaio lavorava \u201cin assenza di mezzi di protezione individuale e collettivi\u201d? \u201cPer colpa sua\u201d, aveva sostenuto uno degli avvocati della difesa: il lavoratore bench\u00e9 esperto e dotato di cintura di sicurezza, non la indossava \u201cper comodit\u00e0\u201d.<\/p>\n<p><!--more--><br \/>\nMa la sentenza (15 aprile 2008) obietta che in quella lavorazione \u201cle cinture di sicurezza non erano concretamente utilizzabili, in quanto il Piano Operativo di Sicurezza non specificava in quale modo dovessero essere utilizzate, e non prevedeva dove ancorarle\u201d. Quello che mancava, invece, erano \u201cle strutture di protezione collettiva (ponteggi e reti) previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento\u201d<br \/>\nPerch\u00e9 mancavano?<br \/>\nScorrendo la sentenza si snocciolano le responsabilit\u00e0:<br \/>\nIntanto l\u2019appaltatore non le aveva realizzate, nonostante lo stanziamento di somme specifiche da parte del capitolato di appalto. Erano previsti \u201csolo dispositivi di protezione individuali, per di pi\u00f9 in maniera generica, non attuabile\u201d.<br \/>\nI ponteggi predisposti durante i lavori di sopraelevazione di un tamburo di cemento armato erano costati parecchio (rappresentavano la voce maggiore nel computo metrico dei costi), ma non erano pi\u00f9 in opera durante il lavoro di copertura. Dopodich\u00e9 nessuna altra misura \u201cper ridurre al minimo l\u2019altezza di caduta dell\u2019operaio dall\u2019alto\u201d era pi\u00f9 stata predisposta. Un quadro, dice il giudice, che avvalora \u201cIl sospetto insinuato dal pubblico ministero che l\u2019impresa abbia poi cercato di risparmiare sulle misure di sicurezza\u201d.<br \/>\nIl dirigente del comune responsabile del procedimento amministrativo per la realizzazione dell\u2019opera, per parte sua, non ha preso alcuna iniziativa per l\u2019applicazione delle misure di sicurezza \u201cnemmeno a fronte della evidente mancanza delle strutture di protezione collettiva (ponteggi e reti), durante la fase di copertura\u201d. La cosa gli competeva: inaccettabile l\u2019argomento difensivo per cui il funzionario pubblico avrebbe avuto solo \u201cun ruolo essenzialmente amministrativo\u201d, limitato a verificare che esistesse il Coordinatore per la sicurezza \u201csenza sostituirsi a lui\u201d. Infatti, sottolinea la sentenza: \u201cla duplicazione della posizione di garanzia \u00e8 espressamente voluta dalla legge a tutela dell\u2019incolumit\u00e0 del lavoratore nell\u2019opera pubblica \u2026 e se pi\u00f9 sono i titolari della posizione di garanzia \u2026 ciascuno \u00e8 per intero destinatario dell&#8217;obbligo di tutela impostogli dalla legge\u201d.<br \/>\nQuanto al professionista nominato dal Comune \u201cCoordinatore per la sicurezza\u201d, gli viene imputata \u201cla negligenza nell\u2019assicurare la coerenza tra il piano di sicurezza e coordinamento ed i piani operativi di sicurezza e di non essere intervenuto a fronte della mancata realizzazione delle strutture di protezione collettiva\u2026\u201d<br \/>\nA conclusione il Giudice Fulvia Maggio ha disposto la condanna (con sospensione condizionale) per tutti gli imputati: cinque mesi al dirigente del Comune e al coordinatore per la sicurezza; sei mesi all\u2019appaltatore capogruppo dell\u2019Associazione temporanea d\u2019imprese aggiudicataria. Per tutti l\u2019obbligo di risarcimento, fissato in 200.000 euro, e del rimborso delle spese legali.<br \/>\n<strong><em>(Paola Pierantoni)<\/em><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>21 giugno 2004. Adriano Bottazzoli, operaio della ditta Plasteco, cadde da dieci metri di altezza mentre lavorava \u201cin assenza di mezzi di protezione individuale e collettivi\u201d alla copertura della piscina di Genova Pr\u00e0. 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