{"id":831,"date":"2006-06-08T21:25:43","date_gmt":"2006-06-08T21:25:43","guid":{"rendered":"http:\/\/www.comevedonoidaltonici.com\/wordpress\/?p=831"},"modified":"2006-06-08T21:25:43","modified_gmt":"2006-06-08T21:25:43","slug":"referendum1-legislatori-eo-dipendenti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.olinews.it\/mt\/?p=831","title":{"rendered":"<em>Referendum\/1<\/em> &#8211; Legislatori e\/o dipendenti"},"content":{"rendered":"<p><em>Cinquantatr\u00e9 articoli della Costituzione della Repubblica modificati dalla maggioranza del centrodestra attendono l&#8217;esito del referendum del 25 giugno. Ecco un esempio:l&#8217;articolo 70. Una delle ragioni per votare NO. <\/em><\/p>\n<p><!--more--><br \/>\n<strong>Attuale <\/strong><br \/>\nLa funzione legislativa \u00e8 esercitata collettivamente dalle due Camere<br \/>\n<strong>Modifica proposta dal centro-destra <\/strong><br \/>\nLa Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all&#8217;articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l&#8217;approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, pu\u00f2 proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla met\u00e0 per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.<br \/>\nIl Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princ\u00ecpi fondamentali nelle materie di cui all&#8217;articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l&#8217;approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, pu\u00f2 proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla met\u00e0 per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.<br \/>\nLa funzione legislativa dello Stato \u00e8 esercitata collettivamente dalle due Camere per l&#8217;esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all&#8217;articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l&#8217;esercizio delle funzioni di cui all&#8217;articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonch\u00e9 nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma.<br \/>\nSe un disegno di legge non \u00e8 approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d&#8217;intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalit\u00e0 rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l&#8217;elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.<br \/>\nQualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all&#8217;esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l&#8217;attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalit\u00e0 di cui all&#8217;articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, pu\u00f2 autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge \u00e8 trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.<br \/>\nL&#8217;autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma pu\u00f2 avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.<br \/>\nI Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d&#8217;intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all&#8217;esercizio della funzione legislativa.<br \/>\nI Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti.<br \/>\nLa decisione dei Presidenti o del comitato non \u00e8 sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d&#8217;intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non pu\u00f2 contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi&#8221;.<br \/>\n<strong>Anche se qualcuno fosse riuscito a leggere per intero questo art. 70 della proposta, dubito che ne abbia compreso il contenuto normativo, di difficilissima interpretazione anche per gli esperti di diritto costituzionale. Il danno che una norma di questo tipo produce \u00e8 duplice. Da un lato paralizza, o comunque rende lentissima e farraginosa, la procedura legislativa; dall&#8217;altro fa perdere alla Costituzione quella funzione pedagogica che essa esprime grazie a formulazioni semplici, di immediata comprensione e leggibilit\u00e0, che devono consentire anche ai non addetti ai lavori di capire il significato di una norma costituzionale e di identificarsi con essa.<\/strong><br \/>\n<em>(da &#8220;No alla controriforma costituzionale del centro-destra&#8221;, Pietro Ciarlo, professore di diritto costituzionale, Universit\u00e0 degli Studi di Cagliari, <a href=\"http:\/\/www.associazionedeicostituzionalisti.it\/materiali\/anticipazioni\/controriforma_no\/index.html\")>www.associazionedeicostituzionalisti.it\/materiali\/anticipazioni\/controriforma_no\/index.html<\/a> <\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cinquantatr\u00e9 articoli della Costituzione della Repubblica modificati dalla maggioranza del centrodestra attendono l&#8217;esito del referendum del 25 giugno. 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