Diritti – Denuncia di smarrimento

“Buongiorno, vengo a denunciare uno smarrimento”
“Benissimo, signorina, si accomodi, adesso compiliamo il verbale. Cos’ha perso, il portafogli, la patente, l’assicurazione dell’auto?”
“A dirlo non ci si crede. Ho perso dei diritti. Erano lì, fissi, firmati e controfirmati, al sicuro, insomma. Poi mica ci facevo tanto caso, siamo in Italia, mi dicevo, non in uno staterello a dittatura militare del Centroamerica. Insomma, ero tranquilla, serena…
“Ah, però, omessa vigilanza, signorina cara… Ma lei dov’era nel frattempo?”
“Dov’ero? Non so, forse guardavo la tv, oppure sfogliavo il giornale mangiando un cornetto, di mattina. La cronaca, la pagina dello sport, non c’era molto altro da leggere. Mi sono girata e, toh, non c’erano più”.

La lista di ciò che si è perso si può redigere prendendo in mano la Costituzione italiana, oppure, in questo caso, un manuale di diritto, Codice dei diritti umani (Defilippi e Bosi, Edizioni Giuridiche Simoni, 2001)
Convenzione europea dei diritti dell’uomo (1950):
1)Titolo I, 5: Diritto alla libertà e sicurezza. Ogni persona ha diritto alla libertà ed alla sicurezza.
2)Titolo I, 6 : Diritto ad un processo equo. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente ed imparziale…


3)Titolo I, 9: Libertà di pensiero, coscienza, religione.1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto implica la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento e le pratiche e l’osservanza dei riti.
4)Titolo I, 12 Diritto al matrimonio. Uomini e donne in età matrimoniale, hanno il diritto di sposarsi e fondare una famiglia…
5)Titolo I, 14. Divieto di discriminazione. Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente convenzione deve essere assicurato senza nessuna distinzione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra situazione.
6) Protocollo addizionale alla convenzione (1950). 2 Diritto all’istruzione: Nessuno si può vedere rifiutato il diritto di istruzione.
7) Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (Strasburgo 1963), 4. Divieto di espulsioni collettive di stranieri. Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate.
Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (1984)
8)3. Nessuno Stato espellerà, respingerà, né estraderà una persona verso un altro Stato se ci sono dei motivi seri di credere che essa rischi di essere sottomessa alla tortura. Per determinare se ci sono tali motivi, le autorità competenti terranno conto di tutte le considerazioni pertinenti, ivi compresa, l’esistenza nello Stato interessato, di un insieme di sistematiche violazioni dei diritti umani, flagranti o massicce. (continua…)
(Eleana Marullo)